Hai avuto un bambino quando

NON lavoravi?

Puoi farti riconoscere ai fini pensionistici il

periodo di maternità obbligatoria (o di congedo parentale)

 

I periodi corrispondenti al congedo di maternità (c.d. maternità obbligatoria della durata di 5 mesi, pari a 22 settimane) che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che sia presentata la domanda per il riconoscimento.

Analogamente possono essere riscattati i periodi corrispondenti al congedo parentale (c.d. maternità/paternità facoltativa) collocati al di fuori del rapporto di lavoro.

Per i periodi di maternità obbligatoria, il riconoscimento è a titolo non oneroso, previa presentazione della domanda. Per i periodi di congedo parentale (o maternità/paternità facoltativa), invece, dato il carattere oneroso della domanda di riscatto, siamo disponibili ad occuparci della consulenza tramite il nostro patronato INCA CGIL, che saprà fornire indicazioni rispetto agli effettivi vantaggi anche in relazione alla situazione previdenziale dell’interessata/o. Potete contattarci come di consueto alla mail del Dipartimento Welfare regionale Fisac:

dipartimentowelfare@fisac.net

La FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti.

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