LA MISURA

L’Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai genitori per i nuovi nati a partire dal settimo mese di gravidanza e per ogni figlio minorenne a carico (fino a 21 anni in presenza di determinate condizioni); non sono previsti     limiti di età per i figli disabili a carico.

 L’AUU sostituisce  dal 1 Marzo 2022 varie misure economiche previste a favore dei genitori;  è annuale, con decorrenza dal 1° Marzo dell’anno in corso e fino al 28 Febbraio dell’anno successivo; la somma spettante è erogata mensilmente direttamente da INPS su conto corrente o carta prepagata indicata dal richiedente od in contanti presso gli uffici postali. 

Gli importi erogati variano sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da un minimo di 50 Euro  fino ad Euro 175 al mese per ciascun figlio (con maggiorazioni previste in base al numero dei figli, eventuale  disabilità etc) clicca qui per simulatore INPS

In quanto misura “universalistica”, l’AUU spetta comunque anche in assenza di ISEE, ma sarà comunque  sempre necessario presentare domanda ad hoc ad INPS

CLICCA QUI PER I DETTAGLI

 

IMPORTANTE NOVITA’: dal 1° marzo 2023 è previsto il RINNOVO AUTOMATICO DELL’ASSEGNO UNICO.

I dati della domanda  saranno automaticamente prelevati direttamente dall’INPS che procederà a liquidare il beneficio in continuità: coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 hanno presentato o presenteranno  una domanda Assegno unico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta necessario, invece, il rinnovo dell’ ISEE qualora si voglia ricevere l’importo corretto: in assenza di una nuova DSU 2023 correttamente attestata l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

N.B. Eventuali variazioni delle informazioni  precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli),  dovranno essere comunicate integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. Diversamente, la domanda già presentata rimarrà sospesa,  non verrà elaborata dall’INPS e l’importo spettante non verrà erogato fino al completamento della pratica.

Coloro che non hanno mai  mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. dovranno presentare una nuova domanda

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla circolare INPS 15 dicembre 2022, n. 132

 

 

 

DIPARTIMENTI WELFARE E FISCALE FISAC CGIL PIEMONTE

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email