Con la sentenza n.17093 del 2011 la Cassazione ha stabilito, nel rispetto delle norme, come, da una parte il giudice e’ chiamato ad interpretare l’elasticita’ della norma di riferimento relativa al licenziamento per “giustificato morivo soggettivo” e dall’altra, nell’impossibilita’ di imporre all’imprenditore modifiche alle proprie scelte organizzative; ne consegue che il giudizio sull’affidabilita’ del lavoratore licenziato non puo’ essere espressa dal giudice violando i principi costituzionali che permettono all’imprenditore di definire il proprio assetto organizzativo a cui il giudice non puo’ imporne modifiche.
Sent. Cass. lavoro n. 17093 del 08/08/2011