DAL 1° APRILE LE DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANDRANNO INOLTRATE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA DIRETTAMENTE ALL’INPS.

Con la Circolare numero 45 del 22/03/2019 l’INPS ha fornito nuove istruzioni per presentazione della richiesta annuale di assegno per il nucleo familiare.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, che finora venivano presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello cartaceo ANF/DIP (SR16) dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica mediante uno dei seguenti canali:

  • online, tramite il servizio dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo fai click qui per vedere come ottenere il pin PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

  • tramite i Patronati (INCA CGIL) attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Dopo aver presentato la domanda online, sarà l’INPS a definire la misura della prestazione richiesta, sulla base del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni di riferimento.

Nulla cambia per tutto il resto:

– le richieste rimangono con validità annuale (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo) in base alle tabelle che annualmente vengono pubblicate.

– l’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo e le spettanze vengono accreditate direttamente in busta paga, a partire dal mese di luglio.

– in caso di modifica nella composizione del nucleo familiare, il lavoratore dovrà presentare una domanda di variazione per il periodo interessato.

– in caso di situazioni familiari particolari (separazione, divorzio, convivenza, etc) prima della richiesta degli assegni familiari è necessario inoltrare all’Inps il mod ANF di richiesta di autorizzazione.

N.B. : le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello cartaceo ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

PER L’ANNO CORRENTE RICORDIAMO CHE LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE INOLTRATE A PARTIRE DAL 01/07/2019

Gli iscritti FISAC potranno rivolgersi per informazioni direttamente ai propri referenti sindacali o alle sedi del Patronato INCA (www.inca.it)

DIPARTIMENTO WELFARE FISAC CGIL PIEMONTE

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