Con sentenza n. 12967/2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per motivo oggettivo comminato per la soppressione del posto di lavoro, dal momento che il datore di lavoro non aveva proceduto alla verifica della ricollocazione del lavoratore all’interno dell’azienda.
Inoltre, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato l’assoluta irrilevanza che il lavoratore fosse stato licenziato durante il periodo di prova, in quanto la motivazione formale comunicata nella lettera era quella di soppressione del posto di lavoro e non di applicazione del principio di libero recesso nel corso del periodo di prova, previsto dall’art 2096 codice civile.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 12967 del 23/06/2015
(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)