Con sentenza n. 12242/2015, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo collegato alla necessità di effettuare un riassetto organizzativo ed alla soppressione del posto del lavoratore, qualora l’evento sia seguito dall’assegnazione delle stesse attività lavorative in capo ad uno dei soci dell’impresa.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 12242 del 12/06/2015
(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)

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