La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8680/2015, ha affrontato, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore, alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro. Tale requisito, è richiesto dalla legge n. 223/1991 a pena d’inefficacia del licenziamento medesimo.
La Suprema Corte ha constato come, in presenza di una procedura cadenzata in modo rigido ed analitico e con termini molto ristretti, il citato requisito debba essere valutato nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni; la mancanza di tale requisito, salvi i casi di giustificati e oggettivi motivi – da comprovare dal datore di lavoro – determina l’inefficacia dei licenziamenti.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 8680 del 29/04/2015