Con la sentenza n.14411 del 2011 la Suprema Corte conferma il suo orientamento
per cui la mera sottoscrizione di prospetti paga da parte del lavoratore non e’
prova di retribuzione percepita, per cui il lavoratore può agire in giudizio
per differenze retributive. Per la Corte, in definitiva, non esiste una
presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal
lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed e’ sempre
possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche
delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga
(nelle quali affermava che le somme erano corrette).
Sent. Cass. n. 14411 del 30/06/2011
