Con la sentenza n.8057 del 2011 la Cassazione ha stabilito che il diritto alle
differenze retributive si prescrive in cinque anni e ciò vale anche se
contemporaneamente viene fatto valere il diritto alla qualifica superiore, che
invece si prescrive nell’ordinario termine decennale.
Sent. Cass. lavoro n. 8057 del 08/04/2011
