Con la sentenza n.18773 del 2011 la Cassazione ricorda che un atto ha efficacia
interruttiva della prescrizione se lo stesso contiene una precisa pretesa e
l’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene
obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; l’accertamento di
tale requisito soggettivo e’ del giudice di merito. La S.C. ha espresso tale
interpretazione considerando quindi come atto interruttivo della prescrizione il
ricorso di un lavoratore diretto ad ottenere l’annullamento del licenziamento,
nel quale si esprimeva la riserva di far valere, in separato giudizio, il
diritto alle differenze retributive.
Sent. Cass. lavoro n. 18773 del 14/09/2011