Con la sentenza n.18223 del 2011 la Corte di Cassazione ricorda che il genitore
o familiare lavoratore, pubblico o privato, che assiste un parente o un affine
con continuità, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad
altra sede senza il suo consenso; tale principio pero’ non può essere fatto
valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze
economiche ed organizzative dell’azienda, in applicazione del principio del
bilanciamento di interessi e la sussistenza dell’handicap deve essere accertata
dalle unita’ sanitarie locali, mediante commissione medica.
Sent. Cass. lavoro n. 18223 del 05/09/2011