Con la sentenza n.11193 del 2011 la Cassazione ha stabilito che, in conseguenza
di un accertato e notevole demansionamento, il Giudice puo’, nel riconoscere il
risarcimento del danno non patrimoniale e in mancanza di criteri tabellari o
codificati, procedere ad una valutazione equitativa tenendo conto della
particolare penosita’ e pesantezza del demansionamento, della sua durata, della
sostanziale inoperosita’ del lavoratore, di modalita’ di comportamento aziendale
particolarmente afflittivo (per esempio: il non poter piu’ disporre di una
propria scrivania e di una stanza, sottoposizione ad impiegati di livello anche
molto inferiore, ecc.).
Sent. Cass. lavoro n. 11193 del 20/05/2011