Con la sentenza n.12140 del 2011 la Cassazione, in tema di assegnazione al
lavoratore di mansioni diverse da quelle per le quali e’ stato assunto, ha
stabilito che l’equivalenza o meno delle stesse deve essere valutata dal giudice
anche in caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad un
altro dipendente ma si siano esaurite; ne consegue la possibilita’ di creare una
condizione di demansionamento, in violazione dell’art.2103 del Cod. civ. dove le
nuove mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della
qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore.
Sent. Cass. lavoro n. 12140 del 03/06/2011