Con la sentenza n.17095 del 2011 la Cassazione, sulla base di quanto disposto
dall’art.2103 del Codice civile e dall’art.13 della legge n.300/1970, ricorda
che il mutamento di mansioni o il trasferimento sono possibili solo di fronte a
ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e non possono essere
disposti contro la volonta’ del lavoratore, procurandogli un danno, per cui e’
legittimo il mutamento di mansioni che e’ disposto su richiesta del lavoratore.
Sent. Cass. lavoro n. 17095 del 08/08/2011