Con la sentenza n.1244 del 2011 la Cassazione ha affermato il principio secondo
cui nell’area della cosiddetta “stabilita’ reale” (art.18 dello Statuto dei
Lavoratori) il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo intimato al
lavoratore due volte (con diversa causa o motivo) produce i suoi effetti solo
nel caso il giudice accerti l’illegittimita’ del primo licenziamento
(ritenendolo illegittimo). Infatti, l’applicazione della tutela reale, determina
solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua
continuita’ e cio’ permette un secondo licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice.
Sent. Cass. n. 1244 del 20/01/2011
