Con la sentenza n.24796 del 2010 la Cassazione ha stabilito legittimo il
licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino marcatempo del collega,
anche se quest’ultimo ritarda di pochi minuti l’ingresso sul posto di lavoro (il
tempo per parcheggiare l’auto); tale condotta costituisce un atto tale da ledere
irrimediabilmente il rapporto di fiducia che intercorre tra lavoratore e datore
di lavoro, per cui tale atto rappresenta un valido motivo per il licenziamento
del lavoratore.
Sent. Cass. Lavoro n. 24796 del 07/12/2010