La Suprema Corte con la sentenza n.36 del 2011 ha riconosciuto al lavoratore
Illegittimamente licenziato con preavviso, il diritto all’indennita’ sostitutiva
della reintegrazione in base all’articolo 18 comma 5, della legge n.300 del
1970, anche se il recesso era stato revocato ed il lavoratore aveva continuato a
lavorare durante il periodo di preavviso. La Corte poggia le sue conclusioni sui
seguenti principi: la scelta tra reintegrazione ed indennita’ sostitutiva
compete al lavoratore e non al datore di lavoro; la revoca unilaterale del
licenziamento non ha efficacia ricostitutiva del rapporto ove non vi sia una
manifestazione di volonta’ del lavoratore; il preavviso ha natura obbligatoria e
non reale, sicche’ il licenziamento ha efficacia estintiva immediata; il lavoro
prestato durante il preavviso non e’ valutabile come accettazione tacita del
recesso.
Sent. Cass. Lavoro n. 36 del 03/01/2011
