Con l’ordinanza n.2056 del 2011 la Cassazione e’ intervenuta sull’argomento
dichiarando legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
lavoratore che consente a terzi l’utilizzo del proprio computer affidatogli
dall’azienda in via esclusiva, violando le disposizioni datoriali sulla
sicurezza informatica e arrecando grave pregiudizio al datore di lavoro che si
traduce nell’impossibilita’ di un ragionevole affidamento di una gestione
corretta delle mansioni affidategli.
Ord. Cassazione n. 2056 del 27/01/2011