L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che al lavoratore è data

facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione

nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione

globale di fatto, tale facoltà è esercitabile dal lavoratore entro trenta

giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro a riprendere il

servizio; scaduti questi termini il rapporto si intende risolto. Non  è

invece precisato a partire da quale momento possa essere esercitata tale

facoltà, che quindi può essere esercitata anche prima del deposito delle

sentenza; l’indennità può essere infatti richiesta con il ricorso per ottenere in via

d’urgenza in provvedimento contro il licenziamento ritenuto illegittimo.

Sent. Cass. Lavoro n. 1690 del 25/01/2011