Con la sentenza n.1699 del 2011 la Cassazione richiama il principio della correttezza e della buona fede (art.1175 e 1375 del Cod. proc. civ.) che deve presiedere all’esecuzione del contratto, il quale assume rilevanza non solo sotto il profilo del comportamento in relazione a specifici obblighi di prestazione, ma anche sotto il profilo delle modalità di comportamento delle parti, nel rispetto di diritti ed obblighi. Nel caso in esame il lavoratore, sottoposto a provvedimento disciplinare e quindi licenziato, ha usufruito più’ volte delle ferie per recarsi in Madagascar dove ha contratto la malaria la quale lo ha portato ad assentarsi per malattia per lunghi periodi; il giudice di merito ha ritenuto il comportamento del lavoratore scorretto ed ha quindi stabilito come legittimo il licenziamento.
Sent. Cass. Lavoro n. 1699 del 25/01/2011
