Con la sentenza n.8456 del 2011 la Suprema Corte ha ribadito che tra la
giusta causa e il giustificato motivo soggettivo non esistono differenze
qualitative ma quantitative, differenziando le due figure soltanto dalla
gravita' delle mancanze che hanno dato origine al provvedimento di
recesso, soprattutto in relazione al rapporto di fiducia che deve
necessariamente sussistere tra le parti.
Sent. Cass. lavoro n. 8456 del 13/04/2011