Con la sentenza n.9767 del 2011 la Cassazione ha stabilito che l’intimazione del
licenziamento disciplinare deve essere caratterizzata dalla “tempestività”, che
può tradursi in una più specifica garanzia procedimentale prevista dalla
contrattazione collettiva che e’ abilitata anche ad indurne un termine
perentorio per l’esercizio del potere disciplinare; quindi e’ ben possibile che
la contrattazione collettiva introduca dei termini di decadenza per
l’intimazione del licenziamento disciplinare e cio’ vale anche nel lavoro
pubblico contrattualizzato.
Sent. Cass. lavoro n. 9767 del 04/05/2011
