Con la sentenza n.9767 del 2011 la Cassazione ha stabilito che l’intimazione del

licenziamento disciplinare deve essere caratterizzata dalla “tempestività”, che

può tradursi in una più specifica garanzia procedimentale prevista dalla

contrattazione collettiva che e’ abilitata anche ad indurne un termine

perentorio per l’esercizio del potere disciplinare; quindi e’ ben possibile che

la contrattazione collettiva introduca dei termini di decadenza per

l’intimazione del licenziamento disciplinare e cio’ vale anche nel lavoro

pubblico contrattualizzato.

Sent. Cass. lavoro n. 9767 del 04/05/2011