Con la sentenza n.11356 del 2011 la Cassazione ha affermato che a seguito
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è
tenuto a rispettare l'obbligo di repechage. Nel caso specifico il
lavoratore licenziato aveva dato la sua disponibilità ad essere
reimpiegato in tutto il ramo tecnico o nell'ufficio industrializzato del
prodotto, mentre il datore di lavoro pensava di adempiuto all'obbligo di
repechage affermando che nessuno era stato assunto al suo posto dopo il
licenziamento; per la Suprema Corte le sue motivazioni non sono state
però considerate sufficienti.
Sent. Cass. lavoro n. 11356 del 24/05/2011