Con la sentenza n.17087 del 2011 la Cassazione considera nullo il
licenziamento per ritorsione come quello discriminatorio, data l'analogia
della struttura: ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento
legittimo del lavoratore. L'onere della prova, dell'esistenza di un motivo
di ritorsione e del suo carattere discriminante, grava sul lavoratore
mediante presunzioni, compresa la dimostrazione dell'esistenza di un
diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun
motivo ragionevole.
Sent. Cass. lavoro n. 17087 del 08/09/2011