Con la sentenza n.17394 del 2011 la Cassazione ha stabilito che per
rendere operativa l'applicazione dell'art.18 dello Statuto del lavoratori,
contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti
va accertato sulla base del criterio della normale occupazione,
considerando anche i lavoratori con contratto a termine o part-time
verticale; cio' nell'ipotesi in cui la variabilita' del livello
occupazionale sia strutturalmente connessa al carattere dell'attivita'
produttiva. Pertanto, il giudice deve accertare la normale attivita'
dell'impresa facendo riferimento alla consistenza numerica del personale
in un periodo di tempo anteriore al licenziamento, che deve essere congruo
per durata e in relazione all'attivita' e alla natura dell'impresa.
Sent. Cass. lavoro n. 17394 del 19/08/2011