La Suprema Corte con la sentenza n.1954 del 2011 ha respinto il ricorso dell’associato in partecipazione inteso ad ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l’associante; la Corte ha stabilito che elemento essenziale e distintivo del contratto di associazione in partecipazione e’ insito nello scambio tra l’apporto dell’associato all’impresa dell’associante ed il vantaggio economico che l’associante si impegna a corrispondere. Nel caso in esame il giudice di merito ha valutato insussistenti gli elementi che potevano qualificare in termini di subordinazione il rapporto intercorso tra le parti ma cio’ non e’ censurabile in sede di legittimita’ e per questa ragione la Corte non ha accolto il ricorso per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Sent. Cass. n. 1954 del 07/02/2011
