Con la sentenza n.11358 del 2011 la Cassazione ha stabilito che, anche rispetto a quanto definito dall’art.1, comma 2 del DLgs n.368/2001 (possibilita’ di assunzioni a tempo determinato per ragioni sostitutive), la semplice enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti non e’ sufficiente a giustificare l’assunzione a tempo determinato,l’onere di specificazione delle ragioni e’ correlato alla finalita’ di assicurare la trasparenza e la veridicita’ della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilita’ della stessa nel corso del rapporto, pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, la cui sostituzione non e’ riferita ad un singolo lavoratore, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di ulteriori elementi (l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, ecc.).
Sent. Cass. lavoro n. 11358 del 24/05/2011
