Con la sentenza n.14969 del 2011 la Cassazione ha stabilito che l’addestramento pratico, finalizzato all’acquisizione da parte del lavoratore della professionalita’ necessaria per entrare nel mondo del lavoro, costituisce parte integrante della causa del contratto stesso, il quale, non puo’ avere ad oggetto l’esclusivo svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale. Qualora il lavoratore al momento dell’assunzione con contratto di formazione, fosse gia’ in possesso delle competenze professionali richieste, il contratto e’ affetto da un vizio parziale genetico di causa.

Sent. Cass. lavoro n. 14969 del 07/07/2011