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CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI – CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO MANCANTE DELL’ADDESTRAMENTO DEL LAVORATORE

Con la sentenza n. 3625/2012 la Cassazione ha affermato che, nell’ambito del contratto di formazione e lavoro, qualora manchi qualsiasi tipo di addestramento finalizzato all’acquisto della professionalità da parte del lavoratore, il contratto va considerato a tempo indeterminato. Nel caso di specie, come accertato dai giudici di merito, un lavoratore era stato adibito, dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto di formazione lavoro, alla funzione di carrellista e “non aveva ricevuto alcuna formazione né teorica né pratica essendo stato adibito a mansioni elementari e ripetitive”. Era mancato quindi il presupposto legittimante del contratto di formazione e lavoro, in quanto l’addestramento pratico costituisce parte integrante della causa del contratto stesso. Il contratto di formazione e lavoro è infatti un contratto con causa mista, che prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l’obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all’acquisito della professionalità necessaria per una definitiva immissione del giovane nel mondo del lavoro.
Sent. Cass. N. 3625 del 08/03/2012

APPRENDISTATO, la circolare ministeriale n. 29/2011

Dopo la nota della Dr.ssa Liliana Perrone ed il testo del decreto legislativo

n. 167/2011, si pubblica infine il testo della circolare ministeriale n. 29/2011.

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APPRENDISTATO, il decreto legislativo n.167/2011 (testo)

Dopo la nota della Dr.ssa Liliana Perrone, si pubblica in allegato il testo del decreto

legislativo n. 167/2011 sull’apprendistato.

apprendistato DECRETO LEGISLATIVO 167-2011

APPRENDISTATO, il decreto legislativo n.167/2011

In allegato, si pubblica una nota a cura della Dr.ssa Liliana Perrone in tema di

contratto di apprendistato; seguiranno nei prossimi giorni il testo completo del

decreto legislativo n. 167/2011 e relativa circolare ministeriale.

apprendistato nota 3-4-12

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – Annullamento del licenziamento e calcolo delle differenze retributive

Attraverso la sentenza n.231/2012 il tema dell’annullamento del licenziamento e del relativo calcolo delle differenze retributive è stato soprattutto affrontato dal punto di vista delle provvidenze dovute al lavoratore a seguito del reintegro. In particolare, la sentenza ha affrontato il tema della decorrenza degli interessi legali e rivalutazione sulle somme dovute al lavoratore; ha fissato altresì il principio che la liquidazione delle somme deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali;
Sent. Cass. n.231 del 12/1/2012

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – Indennità sostitutiva della reintegrazione

Con la sentenza n.2501/ 2012 la Cassazione ha stabilito che, in caso di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione (art.18, legge n.300/1970), il momento di effettiva cessazione del rapporto non coincide con la semplice dichiarazione di scelta, ma soltanto con il pagamento dell’indennità. Ne consegue che il risarcimento del danno deve essere commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno dell’adempimento dell’obbligazione alternativa alla reintegrazione.
Sent. Cass. lavoro n. 2501 del 21/02/2012

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – Veridicita’ delle motivazioni che lo giustificano

Con la sentenza n.2712/2012 la Cassazione ha stabilito che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo non è riconducibile alla presenza di un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale. Tale forma di licenziamento è giustificata solo dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere strumentale a un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. Pertanto, il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.
Sent. Cass. lavoro n. 2712 del 23/02/2012

PROCESSO DEL LAVORO – Accuse rivolte al superiore da un sindacalista

Con la sentenza n.7633/2012 la Cassazione ha ritenuto giustificato, nell’esercizio del diritto di critica, le accuse del sindacalista che aveva riportato, anche con toni aspri e graffianti, in un documento contenente valutazioni negative sul comportamento tenuto da un loro superiore. Secondo la Cassazione, alcune espressioni oggettivamente offensive, contenute nello scritto, erano tutte funzionali all’iniziativa sindacale e in sintonia con i pertinenti moduli difensivi e non debordavano dai limiti all’esercizio del relativo diritto per risolversi in attacchi gratuiti ad personam.
Sent. Cass. penale n. 7633 del 27/02/2012

PREVIDENZA E PENSIONI – OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, SANZIONI

Con la sentenza n.2511/2012 la Cassazione, in materia di omesso versamento dei contributi previdenziali applica quanto stabilito nella legge 388/2000, che ha definito – come elemento costitutivo dell’illecito – l’intenzione di non versare i contributi o premi, l’occultamento del rapporto di lavoro, ovvero, delle retribuzioni erogate. Si è dato quindi rilievo allo specifico elemento intenzionale dell’evasore, assente nel testo previgente.
Sent. Cass. lavoro n. 2511 del 21/02/2012

LICENZIAMENTO COLLETTIVO – Verifica del requisito occupazionale

Con la sentenza n.2714/2012 la Cassazione, in riferimento all’applicazione dell’art.24 della legge n.223/1991 (licenziamento collettivo per riduzione del personale non in integrazione straordinaria – comma 1 – ovvero per cessazione dell’attività dell’impresa – comma 2), ha dato una precisazione circa la sussistenza del requisito occupazionale. Così, esso non va verificato riferendosi al numero dei dipendenti esistenti al momento del licenziamento, ma avendo riguardo ad un arco di tempo più ampio, precisamente il semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale.
Sent. Cass. lavoro n. 2714 del 23/02/2012

CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI – AGENZIE INTERINALI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.24/2012, in attuazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo e Consiglio UE, entra in vigore la riforma della disciplina del lavoro tramite agenzia interinale. Il decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione (art.4, comma 1, DLgs n.276/2003) e prevede nuove regole per l’orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte a evitare ogni discriminazione.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: DLgs n. 24 del 02/03/2012

LICENZIAMENTO PER GIUSTICATO MOTIVO – Riassetto organizzativo dell’azienda

Con la sentenza n.2874/2012 la Cassazione ricorda che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica ogni volta che si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro, con inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprono detti posti e che non possono essere impiegati diversamente. In questa fattispecie rientra, pertanto, la necessità di organizzare diversamente l’azienda al fine di rendere più economica la gestione di essa, senza però porre in atto atteggiamenti pretestuosi o semplicemente per incrementare il profitto.
Sent. Cass. lavoro n. 2874 del 24/02/2012

LICENZIAMENTO PER GIUSTICATO MOTIVO – Introduzione in azienda di nuove tecnologie

Con la sentenza n.3629/2012 la Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento giustificato da un’informatizzazione di un’azienda in crisi che ha portato ad un risparmio di tempo e denaro grazie alla riduzione del classico lavoro manuale d’ufficio. Questo anche se nelle lettere di licenziamento per giustificato motivo si fa genericamente riferimento alla “crisi di settore” come causa del licenziamento stesso. Nella sentenza si specifica inoltre che se l’azienda fa parte di un gruppo, l’obbligo di repechage va valutato in relazione all’intero gruppo e spetta al lavoratore individuare e segnalare in quale delle società del gruppo avrebbe potuto essere utilmente impiegato e con quali mansioni.
Sent. Cass. n. 3629 del 08/03/2012

CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI – lavoro autonomo e lavoro subordinato

Con la sentenza n.3860/2012 la Cassazione ha affermato che, in sede di accertamento ispettivo, la prova della subordinazione dei lavoratori (e del loro inserimento nell’organizzazione aziendale) è resa dalle dichiarazioni dei lavoratori supportate da convergenti elementi di riscontro, come la presenza di fatture e bolle di accompagnamento firmate dai lavoratori relative a merce acquistata dall’azienda.
Sent. Cass. n. 3860 del 12/03/2012

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – irregolarità nell’erogazione del credito agrario da parte di un dipendente di banca

Con la sentenza n. 2013/2012 la Corte di Cassazione ha confermato, come il principio di tassatività degli illeciti disciplinari non possa essere inteso in senso rigoroso, a differenza di quanto avviene per gli illeciti penali. Si deve invece distinguere fra illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente inerenti all’organizzazione aziendale (per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili soltanto se previste nel codice disciplinare, da affliggere ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Lavoratori), e comportamenti incompatibili con le fondamentali regole del vivere civile, o manifestamente contrari agli interessi dell’impresa o dei lavoratori o che implicano la violazione di doveri fondamentali che qualificano la prestazione di lavoro. Sono casi nei quali il disvalore del comportamento del lavoratore, non solo è immediatamente percepibile dallo stesso, ma è sanzionabile in via diretta dalla legge, e determina l’insorgere di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, senza necessità di una preventiva pubblicità.
Inoltre, la Corte interviene nel tema della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso. Anche per questo punto è confermato come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia da tempo individuato l’inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (cfr. per tutte Cassazione n. 14551/2000; Cassazione n. 16260/2004). Ciò che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Nella vicenda in questione il principio di proporzionalità non appare rispettato in quanto la sanzione irrogata appare sproporzionata al grado di responsabilità che esprimono i fatti accertati. La Corte ribadisce, al riguardo, che il grave inadempimento degli obblighi contrattuali – che costituisce il presupposto della nozione legale di giusta causa – risulta incompatibile con comportamenti del lavoratore che, per le loro concrete modalità e per il contesto di riferimento, ed in particolare per l’esistenza di una conforme prassi aziendale nota al datore di lavoro, appaiono insuscettibili di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e di determinare la irreparabile lesione del vincolo fiduciario che ispira la relazione di lavoro.
Sent. Cass. Lavoro n. 2013 del 13/02/2012

MALATTIA E INFORTUNIO – PERIODO DI COMPORTO

Con la sentenza n.7946/2011 la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, puntualizza in quali casi le assenze del lavoratore per malattia non giustifichino il recesso del datore di lavoro. In particolare, il licenziamento non è giustificato ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme. Peraltro, incombe sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l’assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.
Sent. Cass. n. 7946 del 07/04/2011

TRASFERIMENTI – DISTACCHI – MISSIONI – Documentazione comprovante la genuinità del distacco

Con la nota n.4258 del 2012 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per il distacco, stabilendo che il datore di lavoro distaccante deve assolvere all’obbligo di comunicazione delle variazioni relative al rapporto di lavoro entro cinque giorni. Questo procedimento, permette al personale ispettivo di effettuare una prima valutazione sulla natura del rapporto intercorrente tra lavoratore (presunto distaccato) ed il datore di lavoro (presunto distaccatario). Tuttavia, per verificare la genuinità del distacco stesso, occorre che gli ispettori valutino anche la documentazione interna all’azienda, compresa quella che intercorre tra le imprese, idonea a comprovare il corretto utilizzo del distacco.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Nota Min. Lavoro n. 4258 del 01/03/2012

PREVIDENZA E PENSIONI – Responsabilità per i contributi omessi

Con il messaggio n.3523 del 2012 l’Inps, sulla base delle recenti modifiche apportate alla disciplina sull’appalto, evidenzia i rinnovati profili con speciale riguardo al tema della responsabilità solidale fra committente e appaltatore. In tema di responsabilità solidale per debiti contributivi nei confronti dell’Inps, è stato definito che:
- il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, escluse le sanzioni civili, ma il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto;
- l’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, non solo per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l’effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali.
Il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore, oltre ad essere senza limiti economici, al pari di quello del committente, è anche senza vincoli temporali, non soggetto a termine di decadenza, rientrando nello stesso termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Msg. Inps n. 3523 del 29/02/2012


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