L’Assegno Unico per i figli è riconosciuto per i nuovi nati a partire dal settimo mese di gravidanza e per ogni figlio minorenne a carico (fino a 21 anni in presenza di determinate condizioni); non vi sono  limiti di età per i figli disabili. La nuova prestazione economica universale a partire dal 1° Marzo 2022 sostituirà il Bonus Mamma Domani, il Bonus Bebè, l’Assegno al Nucleo Familiare per lavoratori dipendenti, le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

Di seguito i dettagli e le novità della nuova misura:

Misura e decorrenza dell’assegno

La misura è annuale, con decorrenza dal 1° Marzo dell’anno in corso e fino al 28 Febbraio dell’anno successivo; la somma spettante è erogata mensilmente direttamente da INPS su conto corrente o carta prepagata indicata dal richiedente od in contanti presso gli uffici postali.

Gli importi variano da un minimo di 50 Euro al mese per ciascun figlio, che spettano ai nuclei familiari con un figlio, anche senza presentare l’ISEE (ma sarà comunque  sempre necessario presentare domanda ad hoc ad INPS) fino a 175 Euro  in base all’ISEE con maggiorazioni previste in base al numero dei figli, eventuale  disabilità etc… clicca qui per simulatore INPS

 Come fare la domanda

La domanda va inoltrata esclusivamente per via telematica tramite il portale web dell’INPS o attraverso le sedi del Patronato (clicca qui per le sedi INCA CGIL)

La procedura non richiede di allegate alcuna documentazione, ma per poter percepire un importo parametrato alla propria situazione economica, è consigliabile avere già a disposizione un ISEE minorenni o ordinario prima di presentare la domanda.

Importante: in assenza di ISEE 2022 valido al momento della domanda, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa; qualora l’ISEE venga presentato comunque entro il 30/06 sarà  possibile percepire conguaglio dal 1°Marzo 2021,  dal 1° luglio  la somma verrà adeguata dalla data di compilazione ISEE.

L’istanza può essere presentata indistintamente da uno dei due genitori se entrambi conviventi con il figlio; diversamente, va   presentata dal genitore convivente con il figlio ma l’altro deve confermare sul portale web dell’INPS la scelta sulla ripartizione della somma spettante (ad eccezione di nuclei mono-genitoriali e figli maggiorenni che richiedono il sussidio per via diretta). Entrambi i genitori devono perciò essere in possesso di SPID o credenziali alternative per entrare nel portale INPS

Decorrenza assegno: per le domande presentate da Gennaio a Giugno 2022, l’assegno spetterà  con decorrenza 1° marzo (retroattiva). Per le domande da Luglio 2022 in poi, l’assegno è erogato dal mese successivo.

Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.

La FISAC CGIL TORINO offre agli iscritti di Torino e provincia il servizio di presentazione della domanda di Assegno Unico all’INPS: rivolgiti all’RSA FISAC CGIL  del tuo luogo di lavoro oppure scrivi una mail a isee.fisac@gmail.com per richiedere l’ISEE 2022, e per presentare la domanda di Assegno Unico in collaborazione con il Patronato INCA CGIL: riceverai tutte le informazioni necessarie

Ripartizione dell’Assegno Unico

Entrambi i genitori (o chi esercita la patria potestà) hanno diritto a ricevere l’Assegno Unico, anche se la domanda va presentata da uno solo dei due;  l’autorizzazione dell’altro genitore determina il modo in cui viene versato l’assegno: con due accrediti al 50% oppure con accredito unico al 100%:
1. il genitore richiedente compila la domanda esprimendo la scelta fra le due opzioni di
pagamento (ripartito o con accredito unico), indicando altresì il codice fiscale del secondo genitore
2. il secondo genitore, che dovrà essere in possesso di SPID, riceverà da INPS  una notifica che lo informa dell’avvenuta presentazione della domanda e lo invita a completarla attraverso la specifica funzione “completa la domanda dell’altro genitore

NB: qualora  il secondo genitore non confermasse  la scelta, il richiedente riceverà solo il 50% dell’Assegno Unico, anche se nella domanda è barrata l’opzione relativa al versamento sul suo conto al 100%. L’INPS trattiene l’altro 50% fino a quando il secondo genitore non avrà concesso la necessaria autorizzazione.

Figli maggiorenni – eventuale presentazione diretta domanda 
I figli maggiorenni possono richiedere il versamento diretto della quota spettante  purchè si trovino nelle seguenti condizioni:   se frequentano un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, se  svolgono un tirocinio oppure un lavoro con reddito complessivo inferiore a 8 mila euro l’anno; se si è registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego ed infine, se svolgono  il servizio civile universale.

A partire dal 1° Marzo 2022, le detrazioni per familiari a carico verranno applicate solo per gli altri familiari a carico e per i figli con età oltre 18 anni  o oltre 21 anni (vedi sopra)

Qui sotto il  link al Vademecum completo elaborato dalla CGIL e al video informativo INCA

Qui trovi il vademecum CGIL

CLICCA QUI PER VIDEO INFORMATIVO INCA CGIL

 

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