Finalmente emanata da INPS la circolare interpretativa 45 del 25 Marzo 2020 sulle modalità di fruizione dei permessi straordinari per genitori lavoratori dipendenti contenuti nel Decreto “Cura Italia“.
I principali chiarimenti introdotti rispetto a quanto già disposto dal Messaggio 1281 del 20 Marzo 2020 sono:
- i 15 giorni di congedo parentale straordinario possono essere fruiti alternativamente da uno solo dei due genitori;
- il congedo può essere frazionato a giornate intere ma non ad ore;
- la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori al 5 Marzo 2020
- la richiesta dei giorni deve essere effettuata:
– genitori con figli fino a 12 anni che hanno ancora a disposizione giornate residue di congedo parentale ordinario: procedura ordinaria del sito INPS (anche retroattivamente per giornate a decorrere dal 5 Marzo) e comunicazione al datore di lavoro;
– genitori con figli fino a 12 anni che hanno raggiunto i limiti individuali e di coppia del congedo parentale ordinario: direttamente all’Azienda, che non può negarne la fruizione, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’INPS;
– genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni : la domanda va presentata esclusivamente al proprio datore di lavoro, che non può negarne la fruizione.
Per coloro che hanno già inserito giorni di congedo parentale ordinario a partire dal 5 Marzo scorso, l’INPS provvederà automaticamente alla conversione degli stessi in congedo straordinario.
N.B.: Ricordiamo che il Decreto legge stabilisce che il congedo straordinario sia fruibile a condizione che:
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore
- non sia stato richiesto il bonus baby-sitting
La sussistenza di queste condizioni viene autocertificata dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
DIPARTIMENTO WELFARE FISAC CGIL PIEMONTE
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