Il dipartimento comunicazione della FISAC CGIL NAZIONALE ha pubblicato la “Guida 2017 – Maternità Paternità ed Adozione”(che vi invitiamo a scaricare cliccando sul link!)
Le attuali norme non solo confermano le tutele previste per lavoratrici madri, ma prevedono nuovi diritti per i padri al fine di indirizzare e sostenere una diversa distribuzione del lavoro di cura tra donne e uomini.
Riteniamo utile riepilogare gli aspetti più importanti della normativa ed evidenziare le principali novità intervenute con la Legge di Stabilità:
Gravidanza
Prima degli ultimi due mesi di gravidanza non esiste alcun obbligo di comunicare all’azienda il proprio stato di maternità ma i diritti connessi al proprio stato non sono usufruibili senza una formale comunicazione al datore di lavoro. Per usufruire dei diritti connessi al parto, la lavoratrice deve produrre entro 30 giorni dall’evento il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data dell’evento.
La madre lavoratrice dipendente ha il diritto, ma anche l’obbligo, di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria ante partum), nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, e nei 3 mesi successivi al parto (astensione obbligatoria post partum). In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).
Congedo obbligatorio di paternità
La Legge di Stabilità ha prorogato fino al 2018 le norme sul congedo obbligatorio per il padre dipendente, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio/a, o in caso di adozione entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del minore (2 giorni per l’anno 2017, 4 giorni per il 2018, da godere anche in via non continuativa: la fruizione di questo congedo obbligatorio da parte del padre non riduce la durata del congedo obbligatorio della madre. Il padre ha diritto inoltre ad un giorno aggiuntivo da fruirsi in sostituzione della madre).
Congedi parentali della madre e del padre
Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa durante i primi 12 anni di vita del bambino oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato (retribuiti al 30% fino ai 6 anni).
Il congedo parentale è utilizzabile come segue:
1. 6 mesi, continuativi o frazionati, per la madre;
2. 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati, per il padre;
3. 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore a prendersi cura del bambino.
Il congedo può essere usufruito per intero o per frazioni di tempo, anche per un giorno, ma tra un periodo e l’altro di astensione deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.
I congedi parentali possono essere fruiti anche su base oraria.
Grazie all’Accordo sottoscritto il 15 dicembre 2015 tra ABI e Organizzazioni sindacali, nel nostro settore il congedo parentale a ore può essere fruito ad ore, sia per il personale a tempo pieno che per il personale part-time, per periodi minimi di un’ora giornaliera, la cui somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere.
Contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia (voucher)
La Legge di Stabilità ha esteso il contributo anche per gli anni 2017 e 2018.
La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha facoltà di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento)
I riposi giornalieri consistono nella assenza dal lavoro, durante il 1° anno di vita del figlio, per 1 o 2 ore giornaliere.
I riposi giornalieri possono essere utilizzati dalla madre, ma si prevede anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruirne al ricorrere di determinate condizioni. Il padre non può goderne durante il congedo di maternità e/o parentale della madre.
Permessi per malattia dei figli
Durante la malattia dei figli fino a 8 anni di età, il personale ha diritto ad ottenere permessi non retribuiti, la cui concessione non è vincolata in alcun modo alle esigenze di servizio.
I permessi per malattia del bambino previsti dalla legge non comportano perdita di anzianità; vengono invece ridotte proporzionalmente le ferie, i permessi orari, nonché la retribuzione compresa la tredicesima mensilità. Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte a richiesta del genitore.
DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal congedo di maternità, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino.
DIRITTO AL RIENTRO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA
La lavoratrice e il lavoratore, qualora non vi rinuncino, hanno diritto a rientrare nella stessa unità produttiva dove erano occupati al momento della richiesta di congedo, o in altra unità produttiva purché ubicata nel medesimo Comune.
La permanenza in quella unità produttiva o in altra dello stesso Comune deve essere garantita fino al compimento di 1 anno di età della figlia o del figlio.
DIRITTO AD ESSERE ADIBITI ALLA PROPRIA MANSIONE
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte. L’esercizio del diritto si considera soddisfatto se vengono adibiti almeno a mansioni equivalenti.
CONVALIDA DELLE DIMISSIONI
La richiesta di dimissioni, presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita della figlia o del figlio deve essere convalidata dal Servizio ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro. Per le dimissioni non si è tenuti a dare alcun periodo di preavviso.
Bonus bebè
Il Bonus Bebè spetta per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Dura fino al terzo anno di vita del bambino, mentre per le adozioni la data di riferimento è quella dell’ingresso del bambino in famiglia.
Viene riconosciuto in base alla dichiarazione ISEE e non viene erogato automaticamente alla nascita, ma solo su richiesta di uno dei genitori all’INPS.
Bonus mamma domani
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore, “bonus gravidanza” di 800 euro una tantum: si tratta di una nuova misura assistenziale introdotta dalla Legge di Stabilità 2017.
A differenza del già esistente bonus bebè, questo bonus viene erogato prima della nascita del bambino e serve alle famiglie per sostenere i costi connessi all’arrivo del bimbo, dalle spese per le visite mediche all’acquisto dei beni di prima necessità. Il bonus, inoltre, può essere richiesto da tutte le madri a prescindere dal reddito familiare.
Il bonus mamma domani è corrisposto dall’Inps in un’unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Buono nido 2017
Per i nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette per asili nido pubblici e privati e il supporto presso la propria abitazione dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017. Il beneficio viene riconosciuto per i primi tre anni di vita del bambino, deve essere utilizzato per il pagamento della retta dell’asilo nido ed è corrisposto dall’Inps (importo annuo 1.000 euro).
Il buono nido è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017: l’Inps non prenderà in esame ulteriori domande una volta esaurite le risorse stanziate.
Il buono nido non è cumulabile con il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia (voucher baby sitter e asili nido al posto del congedo parentale) né con la detrazione Irpef del 19% per l’iscrizione al nido.
Al momento non sono ancora disponibili i decreti attuativi e le circolari Inps relativi alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità.
Non esitate a contattarci per avere maggiori informazioni o chiarimenti in materia.
FISAC CGIL Torino e Piemonte
Devi accedere per postare un commento.