Con sentenza n. 10627/2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore che lavorava presso un’altra azienda durante il periodo di assenza per infortunio sul lavoro.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la prestazione di attività lavorativa in favore di terzi, da parte del dipendente che goda di un periodo di riposo, è sanzionabile (anche con il licenziamento) in quanto, impedendo la reintegrazione delle energie psicofisiche, risulta pregiudizievole all’adempimento dell’obbligazione lavorativa.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 10627 del 22/05/2015
(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)

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