Con sentenza n. 7402/2015, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un licenziamento irrogato ad un lavoratore che non aveva ripreso servizio presso la sede di lavoro – diversa da quella originaria – disposta dalla società a seguito di sentenza che aveva riammesso in servizio il lavoratore per nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, implica che il reinserimento deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad un’altra unità produttiva.
In questa ipotesi, il mutamento della sede deve però essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, e, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro deve allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato.
Nel caso in esame, il datore di lavoro non ha fornito tali prove ed il licenziamento è stato pertanto dichiarato illegittimo.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.7402 del 13/04/2015

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