Con la sentenza n.11717/2013 la Cassazione ha stabilito che non si applica automaticamente il diritto alla promozione superiore se il lavoratore non prova di essere stato assegnato a mansioni superiori a quelle previste per la qualifica che riveste. Il lavoratore, inoltre, deve anche dimostrare di avere svolto i compiti in sostituzione di un collega assente e senza diritto a conservare il posto. Non si applica, quindi, l’automatismo dell’art.2103 codice civile se l’incarico più elevato non era stato ottenuto con il benestare preventivo del datore di lavoro.
Sent. Cass. n.11717 del 15/05/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)

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