LICENZIAMENTI INDIVIDUALI – Garanzie di cui all’art.7 Statuto dei lavoratori

Con la sentenza n.23417 del 2011 la Cassazione rammenta che, in caso di licenziamento disciplinare motivato da condotta colposa o manchevole del lavoratore, rispetto alla contestazione dell’addebito e il diritto alla difesa, esso deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore, cosi’ come disciplinato dall’art.7 dello Statuto dei lavoratori. Tale orientamento trova applicazione anche quando si fa riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge come la violazione di doveri accessori, complementari e strumentali, tra i quali quelli nascenti dall’obbligo di fedeltà e diligenza.
Sent. Cass. lavoro n. 23417 del 10/11/2011


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