LICENZIAMENTI INDIVIDUALI – Abuso di alcol

La Suprema Corte nella sentenza n.23063 ha stabilito che non è licenziabile il
lavoratore che in reperibilità sia stato sorpreso con un tasso alcolemico
superiore alla norma in quanto la reperibilità non è equiparabile al servizio
effettivo ed inoltre non vi era state chiamate che interessassero il turno di
reperibilità del lavoratore. Il lavoratore era stato fermato dalla polizia
stradale alla guida di un veicolo e dopo il controllo gli era stata ritirata la
patente.
Sent. Cass. n. 23063 del 07/11/2011


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